Le informazioni fornite non costituiscono consulenza fiscale. Gli investitori devono consultare il proprio consulente fiscale prima di prendere qualsiasi decisione. L'applicazione di eventuali agevolazioni fiscali è di esclusiva responsabilità dell'investitore, il quale deve valutare, insieme al proprio consulente, se ricorrono le condizioni per l'applicazione e se tale scelta è vantaggiosa in base alla propria situazione fiscale personale.
Si propone la costituzione di una Société par Actions Simplifiée (SAS) a capitale variabile in Francia — una forma societaria a responsabilità limitata — come società veicolo (SPV) con l’obiettivo di investire in imprese emergenti (start-up) in tutto il mondo.
L’obiettivo è quello di mantenere le partecipazioni nelle start-up, cederle in futuro e distribuire tra i soci della SPV le plusvalenze generate dalla vendita.
La SPV sarà soggetta all’Imposta sulle Società francese (Impôt sur les Sociétés - IS), con l’aliquota ordinaria del 25% sui profitti netti.
I dividendi percepiti da una SPV sono esenti dall’imposta sul reddito delle società per il 95% del loro importo, a condizione che la SPV detenga almeno il 5% del capitale sociale della società che distribuisce.
I redditi positivi (plusvalenze) percepiti dalla SPV a seguito della cessione delle proprie partecipazioni in una start-up sono esenti dall’imposta sul reddito delle società per l’88%, a condizione che la SPV detenga almeno il 5% del capitale sociale della start-up e che tale partecipazione sia stata mantenuta per un periodo minimo di due anni prima della cessione.
In Italia, sono previste agevolazioni fiscali sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche che investano nel capitale di start-up o PMI innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese italiano.
I residenti fiscali in Italia possono dedurre dalla propria dichiarazione dei redditi un importo pari al 30% dell’investimento effettuato nel capitale di una o più start-up o PMI innovative, fino a un massimo annuo di 1.000.000 di euro, a condizione che l’investimento venga mantenuto per almeno tre anni.
In alternativa a questa deduzione “ordinaria”, i soggetti IRPEF possono optare per una deduzione del 65% delle somme investite, purché l’investimento sia effettuato in start-up innovative.
• La partecipazione acquisita non deve superare il 25% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’impresa destinataria;
• Se l’investitore fornisce anche servizi alla start-up, il fatturato derivante da tale attività non può superare il 25% dell’importo dell’investimento.
Questa deduzione si applica solo a imprese innovative di nuova costituzione, nell’ambito del regime de minimis.
L’importo massimo deducibile per periodo d’imposta è pari a 100.000 euro e l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni.
La cessione, anche parziale, dell’investimento prima di tale termine comporta la perdita del beneficio fiscale e l’obbligo di restituire l’importo dedotto maggiorato degli interessi legali, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’investitore.
Le società che investono nel capitale di start-up o PMI innovative possono dedurre dal proprio reddito imponibile complessivo il 30% dell’importo investito, fino a un massimo annuo di 1.800.000 euro, con l’obbligo di mantenere l’investimento per almeno tre anni.
• La start-up deve essere italiana.
• Le agevolazioni fiscali sono concesse per un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della start-up nella sezione speciale del Registro delle Imprese italiano.
• L’investitore deve mantenere l’investimento per un periodo minimo di tre anni.
• Le agevolazioni non si applicano se l’investimento comporta l’acquisizione di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di controllo (partecipazione qualificata).
• Le agevolazioni non si applicano nemmeno se il contribuente è fornitore di servizi alla start-up (direttamente o tramite società collegate), e ottiene da questa attività un fatturato superiore al 25% dell’importo investito.
Per poter usufruire del beneficio fiscale, l’investitore deve essere in possesso di:
• Una certificazione rilasciata dalla start-up o PMI innovativa che attesti che non ha superato il limite previsto all’articolo 4, comma 7, del decreto di riferimento, oppure che indichi l’importo per cui la deduzione è applicabile.
Tale certificazione deve essere emessa:
• In generale, entro 60 giorni dalla data dell’investimento;
• Per gli investimenti effettuati tra la chiusura dell’esercizio 2016 e l’entrata in vigore del decreto, entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Una copia del piano di investimento della start-up o PMI innovativa, contenente informazioni dettagliate su:
• L’oggetto dell’attività prevista,
• I prodotti o servizi offerti,
• Le previsioni o i risultati attuali in termini di vendite e utili.