Le informazioni fornite non costituiscono consulenza fiscale. Gli investitori devono consultare il proprio consulente fiscale prima di prendere qualsiasi decisione. L'applicazione di eventuali agevolazioni fiscali è di esclusiva responsabilità dell'investitore, il quale deve valutare, insieme al proprio consulente, se ricorrono le condizioni per l'applicazione e se tale scelta è vantaggiosa in base alla propria situazione fiscale personale.
Si propone la costituzione di una Société par Actions Simplifiée (SAS) a capitale variabile in Francia — una forma societaria a responsabilità limitata — come società veicolo (SPV) con l'obiettivo di investire in imprese emergenti (start-up) in tutto il mondo.
L'obiettivo è quello di mantenere le partecipazioni nelle start-up, cederle in futuro e distribuire tra i soci della SPV le plusvalenze generate dalla vendita.
La SPV sarà soggetta all'Imposta sulle Società francese (Impôt sur les Sociétés - IS), con l'aliquota ordinaria del 25% sui profitti netti.
I dividendi percepiti da una SPV sono esenti dall'imposta sul reddito delle società per il 95% del loro importo, a condizione che la SPV detenga almeno il 5% del capitale sociale della società che distribuisce.
I redditi positivi (plusvalenze) percepiti dalla SPV a seguito della cessione delle proprie partecipazioni in una start-up sono esenti dall'imposta sul reddito delle società per l'88%, a condizione che la SPV detenga almeno il 5% del capitale sociale della start-up e che tale partecipazione sia stata mantenuta per un periodo minimo di due anni prima della cessione.
In Italia, sono previste agevolazioni fiscali sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche che investano nel capitale di start-up o PMI innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese italiano.
Sì. Gli investimenti effettuati tramite Akka sono investimenti a tutti gli effetti e devono essere dichiarati in conformità con le normative fiscali applicabili. Dal punto di vista fiscale, sono comparabili a investimenti in azioni, altri strumenti finanziari o criptovalute.
Francia e Italia hanno stipulato un trattato per evitare la doppia imposizione. In base a tale trattato, il reddito è generalmente imponibile in Italia. Tuttavia, la Francia può applicare una ritenuta alla fonte al momento dei pagamenti (e Akka agirà come sostituto d'imposta), limitata al 15%. Il debito d'imposta italiano sarà ridotto dell'importo già trattenuto in Francia.
La classificazione finale spetta al consulente fiscale dell'utente. In genere si utilizzano:
Le plusvalenze derivanti da investimenti nelle nostre SPV francesi sono soggette all'imposta standard del 26% in Italia.
Importante: Gli incentivi fiscali italiani (detrazione IRPEF fino al 65%) si applicano esclusivamente agli investimenti diretti o indiretti in start-up innovative italiane iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Per quanto riguarda le società holding italiane e l'applicazione della Participation Exemption (PEX) (tassazione effettiva del ~1,2% sulle plusvalenze):
Secondo l'Articolo 87 del TUIR, il regime PEX si applica se la partecipazione è detenuta per almeno 12 mesi, è iscritta come immobilizzazione finanziaria e la SPV svolge un'attività commerciale reale. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio ha introdotto un requisito quantitativo: il regime PEX si applica solo se la partecipazione rappresenta almeno il 5% del capitale della SPV o ha un valore di acquisizione fiscale di almeno 500.000€.
Data la struttura operativa di Akka, in cui un investitore non può superare i 500.000€ di investimento, è poco probabile che riescano a detenere più del 5% della SPV, queste deduzioni e il regime PEX non sono applicabili agli investimenti effettuati tramite società attraverso la nostra piattaforma.
Akka fornisce tutta la documentazione necessaria (contratti, certificati, fatture delle commissioni) nella sezione Portfolio → My Investments.
Promemoria Finale: Akka non fornisce consulenza fiscale. Il corretto trattamento fiscale e il pagamento delle imposte rimangono responsabilità esclusiva dell'utente e del suo consulente fiscale.